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Apprendistato

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Il D.lgs 276/03 ridisegna i contratti a contenuto formativo individuando tre tipologie di apprendistato:

  • Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Applicato a tutti i settori di attività, riguarda giovani tra i 16 e i 18 anni. È finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata non può essere superiore ai tre anni. Per avere dettagli maggiori su questa forma contrattuale


  • Apprendistato professionalizzante. Applicato a tutti i settori di attività, riguarda giovani tra i 18 e i 29 anni. È finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro. La durata va da 2 a 6 anni


  • Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione. Applicato a tutti i settori di attività, riguarda giovani tra i 18 e i 29 anni. È finalizzato al conseguimento di titoli di livello secondario (universitario, alta formazione, specializzazione tecnica superiore). La durata è rimessa alle regioni.


Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante, che è sostanzialmente, l'erede di due precedenti forme contrattuali, cioè il contratto di apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, ha come obiettivo l'acquisizione di una qualifica mediante formazione sul lavoro e apprendimento tecnico-professionale. Può essere stipulato con qualunque giovane che, completato il percorso scolastico, intende inserirsi in modo definitivo nel lavoro e perciò ha bisogno di conseguire una specifica qualificazione professionale direttamente sul campo. Possono siglare questa forma di contratto tutti i datori di lavoro. Sul versante dei giovani, la sola limitazione prevista è quella dell'età, che non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 29. La durata deve essere compresa tra 2 e 6 anni (compresi, se presenti, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito della prima tipologia). La durata del contratto è determinata dai contratti collettivi in funzione del tipo di qualificazione da conseguire.

Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Questa terza tipologia di contratto è sicuramente la più innovativa. In quanto tipologia di apprendistato si configura come contratto di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo, con la specificità che il percorso formativo che si realizza all'interno dell'impresa e/o presso le istituzioni formative è finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio o di alta formazione. Lo scopo è il conseguimento del titolo di studio di livello secondario, universitario, dell'alta formazione, o la specializzazione tecnica superiore (Ifts).
Il percorso formativo dovrà avvenire secondo le modalità dell'alternanza scuola-lavoro, valorizzando e integrando lo specifico apporto dei diversi soggetti formativi coinvolti, che sono chiamati a realizzare un percorso unitario. Il contratto non presuppone una scissione tra l'attività lavorativa e la frequenza dell'apprendista a specifici corsi teorici di livello secondario, universitario, dell'alta formazione o per la specializzazione tecnica superiore.
L'attività svolta in azienda, così come concordata tra Regione, associazioni datoriali e sindacali, Università e istituti formativi, può infatti pienamente integrare il percorso di formazione stabilito nel piano formativo individuale. Come per l'apprendistato professionalizzante, il limite d'età per i giovani è 18-29 anni. Il contratto può però essere stipulato con soggetti che abbiano già compiuto il diciassettesimo anno d'età, nel caso in cui abbiano espletato il diritto dovere all'istruzione e formazione. Per quanto riguarda la durata, è rimessa alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative. La determinazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni ma in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative.

Caratteristiche generali dei tre tipi di contratto
Il contratto va obbligatoriamente redatto per iscritto, pena la nullità del rapporto di lavoro che deve essere considerato ordinario, a tempo indeterminato. Ciò significa che, se al termine del periodo di "addestramento" il datore di lavoro non interviene per interromperlo, il contratto si assesta automaticamente come contratto ordinario.
Il contratto deve indicare, oltre ai dati che in generale deve contenere ogni lettera di assunzione:

  • la prestazione lavorativa oggetto del contratto
  • il piano formativo individuale
  • la qualifica che potrà essere conseguita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale e extra-aziendale.

Il numero massimo di apprendisti non può superare il 100% dei lavoratori qualificati e specializzati. Se un datore di lavoro non ne ha oppure ne ha meno di tre, può assumere fino a un massimo di tre apprendisti. Per l'apprendista permane il divieto di retribuzione a cottimo. In caso di passaggio dal diritto-dovere di istruzione e formazione all'apprendistato professionalizzante, è possibile sommare i periodi fino al limite massimo di durata previsto per il secondo (6 anni).
Il datore di lavoro non puo' recedere dal contratto di apprendistato senza una giusta causa. La qualifica professionale conseguita costituisce credito formativo per il proseguimento di percorsi di istruzione. La categoria di inquadramento non potrà essere inferiore di più di due livelli a quella spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualifiche corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.In caso di inadempimento nell'erogazione della formazione il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi agevolati maggiorati del 100%.
Tramite la
legge regionale sul mercato del lavoro 22/2006 la Regione Lombardia promuove l'applicazione del contratto di apprendistato quale forma di inserimento lavorativo ad alta valenza formativa, valorizzandone l'applicazione nell'ambito di percorsi personalizzati di crescita professionale nelle forme previste dagli articoli 48,49 e 50 del D.Lgs. 276/03.
Alle Province è affidata l'organizzazione delle attività formative per gli apprendisti e il controllo sulla effettività dei percorsi formativi in apprendistato. La regione Lombardia ribadisce che la formazione attivata nell'ambito del contratto di apprendistato si articola secondo un piano formativo individuale che è parte integrante ed essenziale del contratto di apprendistato.
Il piano formativo individuale descrive il percorso formativo dell'apprendista , sia per la formazione interna , sia per la formazione esterna al luogo di lavoro, delineato in coerenza con il profilo formativo di riferimento e la qualifica da conseguire, nonché in funzione delle competenze possedute dall'apprendista stesso.Durante il periodo di apprendistato è assicurata in ogni caso la presenza di un tutore con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale. Il tutore aziendale è il garante del piano formativo individuale.


Per informazioni
Chiama il numero 031 509880, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.

E-Mail
Se vuoi chiarimenti o informazioni specifiche sull'apprendistato scrivi a: losito.carlo@esip.it

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